Descrizione
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione». Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per il referendum, nell’ambito dell’intero territorio nazionale; per l’elezione suppletiva della Camera, in uno dei comuni ricompresi nell’ambito del collegio uninominale.
L’elettore interessato deve far pervenire al proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026.
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2026, 18:08