Descrizione
IL SINDACO
Visti gli artt. 18 e 19 del T.U. 20 Marzo 1967, n. 223 e relative modifiche art. 34 e 35 L. 24/11/2000 n° 340
RENDE NOTO
che da oggi e fino al 20 corrente mese sono depositati nell’Ufficio
Comunale:
A) gli elenchi predisposti dall’Ufficiale Elettorale Comunale per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali:
B) la proposta dell’Ufficiale Elettorale Comunale relativa alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell’assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.
Ogni cittadino può; entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.
Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione ed omissione di cancellazione negli elenchi proposti dall’ Ufficiale Elettorale Comunale, nonché contro la deliberazione di cui sopra e contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione elettorale Mandamentale, non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopracitato.